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Regesto

Art. 676 CC.
1. Un'installazione di trasporto, d'evacuazione e di deposito di materiali di quarzo, costruita sul fondo di un terzo, dev'essere considerata come una "condotta" ai sensi dell'art. 676 cpv. 1 CC in quanto la funzione di trasporto e d'evacuazione del materiale sia più importante di quella di deposito (consid. 2).
2. Se la condotta è riconoscibile, la servitù è costituita a partire dalla costruzione della condotta e purchè le parti abbiano concluso una convenzione scritta volta alla costituzione d'una servitù (consid. 4).
3. Se l'installazione ha la qualità di accessorio, chi l'ha costruita deve essere posto al beneficio dell'ipoteca legale sugli immobili che costituiscono praticamente l'impianto menzionato all'art. 676 CC, ossia una cava donde vengono estratti minerali di quarzo (consid. 5).

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referenza

Articolo: Art. 676 CC, art. 676 cpv. 1 CC