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Regesto

Art. 97 e 128 OG.
Il ricorso di diritto amministrativo contro una decisione in materia d'assicurazione contro le malattie dichiarata obbligatoria dal Cantone (art. 2 LAMI) è ricevibile nella misura in cui tale decisione si fonda o avrebbe dovuto fondarsi sul diritto federale.

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referenza

Articolo: Art. 97 e 128 OG, art. 2 LAMI