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Regesto

Art. 88 OG.
Una cassa per gli assegni familiari non ha qualità per impugnare, mediante ricorso di diritto pubblico, una decisione nella quale è stabilita l'estensione del suo obbligo di pagare assegni nei confronti di un'altra cassa e la condanna a rimborsare gli assegni che quest'ultima ha a torto pagato.

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Articolo: Art. 88 OG