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Regesto

Responsabilità in seno a un gruppo di società.
La società madre può essere tenuta responsabile per il comportamento di una persona che funge da organo sia presso di lei che presso una sua filiale (cosiddetto «Doppelorgan») solo se tale comportamento è illecito o perlomeno contrario ai buoni costumi (consid. 5a). L'illiceità di un'omissione non può essere dedotta né dal principio generale relativo alla creazione di uno stato di pericolo né dall'art. 2 CC (consid. 5b e c). L'immoralità entra solo eccezionalmente in linea di conto (consid. 5e).
Indicazioni di carattere generale in merito all'esistenza di una relazione di gruppo non possono ingenerare una responsabilità fondata sulla fiducia. Merita di essere protetta solo la fiducia che deriva da un comportamento della società madre suscettibile di evocare aspettative sufficientemente concrete e determinate (consid. 6).

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referenza

Articolo: art. 2 CC