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Regesto

Recinzione di boschi e di pascoli; art. 699 CC, art. 3 cpv. 1 OVPF.
1. L'art. 699 CC costituisce una regola di diritto misto, che contiene nel contempo prescrizioni di diritto pubblico e di diritto privato (conferma della giurisprudenza) (consid. 4a).
2. L'ente pubblico puņ vietare la recinzione dei boschi e dei pascoli; per quanto concerne i pascoli, tale divieto puņ essere fondato direttamente sull'art. 699 CC; per quanto riguarda i boschi, esso interviene ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 OVPF, la cui base legale č a sua volta l'art. 699 CC. Nozione di recinzione (consid. 4c, 5).
3. Eccezioni al divieto di recingere i boschi e i pascoli (consid. 4d).

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Articolo: art. 699 CC, art. 3 cpv. 1 OVPF