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Regesto

Pagamenti all'ufficio d'esecuzione (art. 12 LEF).
Essi sono considerati come avvenuti al creditore e possono essere di massima impugnati (per es. per errore) solo davanti al giudice.
Quando il pagamento è eseguito da un terzo, l'ufficio non può tenere conto dell'opposizione successiva del debitore, segnatamentenel caso in cui il pagamento è avvenuto in nome di quest'ultimo.
Una conclusione diversa si giustifica solo se per un motivo speciale l'intervento del terzo appare subito infondato.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 12 LEF

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