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Regesto

Art. 306 CP. Falsa dichiarazione di una parte in giudizio.
1. Una dichiarazione è tale ai sensi della citata norma solo se essa è propria, in linea di principio, a costituire una prova a favore della parte che la esprime (consid. 1).
2. L'atto punibile costituito dalla falsa dichiarazione in giudizio è compiuto solo quando la dichiarazione si è conclusa secondo le regole della procedura cantonale (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 306 CP