97 IV 153
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

1. Art. 72 num. 2 cpv. 2 CP. La prescrizione dell'azione penale continua a decorrere dopo la pronuncia di un giudizio dell'ultima istanza cantonale che sancisce l'assoluzione dell'accusato o un abbandono della procedura, e ciņ quando pure l'accusatore pubblico o privato abbia interposto un ricorso per cassazione davanti al Tribunale federale (consid. 2).
2. Art. 28 CP. Contenuto e forma della querela contro l'autore di un servizio di stampa (consid. 3).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 28 CP