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Regesto

Art. 4 CF. Arbitrio.
Anticipo di spese giudiziarie deposto da un avvocato per conto di un cliente che non gli ha versato alcun acconto. Susseguente fallimento del cliente. Rinuncia alla causa. Rimborso del saldo dell'anticipo giudiziario all'avvocato. Pretesa vantata dalla massa fallimentare su questo importo, e cessione della pretesa ad un creditore che promuove contro l'avvocato un'azione tendente al rimborso. Accoglimento dell'azione da parte delle autorità giudiziarie cantonali. Ricorso di diritto pubblico dell'avvocato ammesso dal Tribunale federale, che annulla le decisioni cantonali.