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Regesto

Art. 4 Cost. Diritto di essere sentito.
1. In materia penale il diritto di essere sentito dev'essere accordato non soltanto laddove si preveda l'applicazione di una pena, bensė anche laddove il giudice ritenga di dover applicare una misura, sia pure di natura meramente patrimoniale, come la devoluzione allo Stato.
2. Ove l'applicazione di una pena o di una misura entri in considerazione esclusivamente in virtų di disposizioni legali diverse da quelle che sono direttamente in discussione, in particolare in virtų di disposizioni tratte dalla parte generale del codice penale, l'atto di accusa, o quanto meno le richieste del procuratore pubblico, devono indurre l'imputato a determinarsi espressamente su questo punto.
3. Tale principio vale specialmente laddove per irrogare le pene o misure in questione occorra procedere previamente ad accertamenti particolari di fatto.

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Articolo: Art. 4 Cost.