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Regesto

Art. 346 cpv. 1 CP. Per il procedimento concernente un reato e per il relativo giudizio è competente l'autorità del luogo in cui l'autore ha agito. Solo se questi ha agito all'estero, il luogo ove in Svizzera si è verificato l'evento determina il foro (consid. 1).
Art. 64 bis cpv. 2 CF, art. 365 CP e art. 269 PPF. Sulla presentazione della querela penale, il diritto federale prescrive soltanto il termine (art. 29 CP). Le altre disposizioni, come quella concernente la validità di una querela presentata ad un'autorità incompetente per il procedimento e l'eventuale obbligo di questa a trasmetterla tempestivamente all'autorità competente, rientrano nell'ambito del diritto cantonale e non possono essere invocate in un ricorso per cassazione al Tribunale federale (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 346 cpv. 1 CP, art. 365 CP, art. 29 CP