91 II 63
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Regesto

Art. 63 OG.
1. Nella procedura del ricorso per riforma, il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (consid. 1).
2. Secondo la legge federale sull'organizzazione giudiziaria, anche l'autorità cantonale deve applicare d'ufficio il diritto federale in tutta la sua estensione ai fatti stabiliti dall'istruttoria; essa non può dividere la pretesa litigiosa in due azioni sottoposte a due ordini di giurisdizione paralleli (consid. 2 e 3).

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referenza

Articolo: Art. 63 OG