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Regesto

Art. 21 degli Statuti della Cassa federale d'assicurazione: presupposti per la concessione di una rendita d'invaliditā.
Distinzione tra invaliditā e malattia (consid. 2 e 3).
Il funzionario che abbia posto termine al rapporto di servizio e sia stato colpito durante il termine di preavviso da una malattia che l'ha reso invalido, ha diritto ad una rendita d'invaliditā ove sia provato che l'invaliditā č intervenuta prima della cessazione del rapporto di servizio, ossia in un momento in cui il funzionario apparteneva ancora all'istituzione assicurativa della Confederazione (cambiamento della giurisprudenza) (consid. 4-6).