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Regesto

Art. 4 Cost. e autonomia comunale; art. 88 OG: legge sulla perequazione finanziaria del Cantone di Zurigo; legittimazione a ricorrere del privato.
1. I Comuni ricorrenti non possono prevalersi della violazione di diritti costituzionali individuali per quanto riguarda l'obbligo di contribuzione loro imposto dal Cantone di Zurigo in base alla legge sulla perequazione finanziaria (conferma della giurisprudenza; consid. 1).
2. Un privato non č legittimato a impugnare regole concernenti la perequazione finanziaria intercomunale (consid. 2).
3. Condizioni alle quali il Comune puņ godere di autonomia tutelabile nell'applicazione di diritto cantonale (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 4 Cost., art. 88 OG