148 II 378
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Regesto

Art. 16 cpv. 1, cpv. 3 e art. 21 cpv. 1 LIFD; art. 12 cpv. 2 lett. c LAID; conseguenze fiscali di un'indennità per l'iscrizione di una limitazione dell'altezza di costruzione; nozioni di "limitazione importante" e di "scambio di attivi".
Quando un immobile viene gravato da una servitù, le conseguenze fiscali in materia di imposta sul reddito di questa operazione vanno apprezzate alla luce dell'art. 12 cpv. 2 lett. c LAID (in ragione della necessità di un'armonizzazione fiscale verticale; consid. 3.1-3.4). Per sapere se una servitù prediale comporta una limitazione essenziale ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 lett. c LAID, l'importo versato quale controprestazione costituisce un indizio forte (consid. 3.5-3.7). Uno scambio di attivi fiscalmente neutro presuppone lo scambio di un bene patrimoniale con un altro, quindi un'alienazione. La costituzione su un immobile di una servitù prediale, che comporta una "limitazione" che resta sotto la soglia di importanza dell'art. 12 cpv. 2 lett. c LAID, non costituisce un'alienazione. La controprestazione ricevuta a tal fine sottostà, giusta l'art. 16 cpv. 1 e l'art. 21 cpv. 1 LIFD, all'imposta sul reddito (consid. 4.1-4.3). Distinzione dalla DTF 139 II 363 (consid. 4.4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

DTF: 139 II 363

Articolo: Art. 16 cpv. 1, cpv. 3 e art. 21 cpv. 1 LIFD, art. 21 cpv. 1 LIFD