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Regesto

In caso di scioglimento di una società in nome collettivo composta di due soci e di continuazione dell'impresa da parte d'uno di loro, i rapporti giuridici fondati sul contratto di società non decadono; essi sussistono, con un contenuto diverso, sino al completo disinteressamento del socio uscito dalla società.
Applicazione di questo principio al diritto del socio uscente al pagamento del-l'interesse contrattuale sulla propria quota dell'attivo sociale, dopo lo scioglimento della società.