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Regesto

Art. 5 cpv. 2 LPT; espropriazione materiale (rifiuto di attribuire un fondo alla zona edificabile).
Elementi di fatto che possono essere presi in considerazione per determinare l'indennitą in caso di rifiuto di attribuire un fondo alla zona edificabile; obbligo di soppesare tutte le circostanze di fatto e di diritto (consid. 2).
Terreni gią edificati in larga misura: delimitazione tra le nozioni di "spazio vuoto tra le costruzioni" e "superficie pił estesa non costruita all'interno di un comprensorio insediativo" (precisazione della giurisprudenza; consid. 4.2); due casi di applicazione (consid. 4.3 e 4.4).
Aspetti particolari della tutela della buona fede: aspettativa, fondata, di un'attribuzione alla zona edificabile sulla base degli antefatti pianificatori (riassunto della giurisprudenza; consid. 6.1 e 6.2); espropriazione materiale ammessa in un caso (consid. 6.3-6.9).

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referenza

Articolo: Art. 5 cpv. 2 LPT