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Regesto

Art. 7 h cp. 1 LR.
Interpretazione del § 76 delle Norme giurisdizionali austriache secondo cui il diritto di statuire in materia di matrimonio è riservato di massima, trattandosi di cittadini austriaci, ai tribunali austriaci, ma le decisioni di tribunali stranieri possono essere riconosciute quando il marito non ha "la sua residenza abituale" in Austria (§ 76 cp. 2 delle citate Norme).

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referenza

Articolo: § 76 cp