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Regesto

Art. 151 CC.
Il giudice può assegnare un'indennità, eventualmente ridotta, al coniuge, la cui colpa, senza essere del tutto secondaria, risulta leggera nella valutazione complessiva delle circostanze e rispetto alla colpa preponderante dell'altro coniuge (cambiamento della giurisprudenza).

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Articolo: Art. 151 CC