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Regesto

Art. 18 e 70 Cost.; libertà di lingua; principio della territorialità; deroga all'obbligo di frequentare, in un istituto privato, la scuola elementare in lingua italiana.
La giurisprudenza riconduce al principio della territorialità anche la facoltà dei Cantoni d'imporre l'insegnamento nella lingua ufficiale nelle scuole private. La possibilità di legiferare in tal senso da parte dei Cantoni, a limitazione della libertà di lingua, dev'essere individuata nella componente del principio di territorialità che promuove l'omogeneità linguistica (consid. 5-7).
Le norme della legge ticinese della scuola, che regolano l'uso della lingua ufficiale nel campo scolastico rendendolo obbligatorio per l'insegnamento nella scuola pubblica e, a certe condizioni, in quelle private, sono nel contempo una misura di salvaguardia dell'italianità. Queste norme sono pertanto sorrette da un interesse pubblico intenso (consid. 8.1-8.3).
I ricorrenti - che sembrano prevalersi del diritto in sé di usare una lingua diversa dall'italiano - non contrappongono all'interesse pubblico indicato nessun interesse privato tale da mettere in secondo piano le misure predisposte in ambito scolastico dal legislatore ticinese (consid. 8.4 e 8.5).

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referenza

Articolo: Art. 18 e 70 Cost.