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Regesto

Art. 199 CP (esercizio illecito della prostituzione); art. 292 CP (disobbedienza a decisioni dell'autoritą); § 328c CPP/ZH (comminatoria della pena prevista per disobbedienza in caso di ripetuta contravvenzione punita con semplice multa); violazione della decisione del Consiglio comunale zurighese sulla prostituzione di strada.
La norma-quadro dell'art. 199 CP commina, uniformemente sul piano federale, l'arresto o la multa in caso di violazione delle prescrizioni cantonali e comunali concernenti l'esercizio della prostituzione ai sensi di questo disposto. L'art. 199 CP comprende anche le infrazioni alle prescrizioni che esistevano gią al momento della sua entrata in vigore (consid. 2).
Nella misura in cui la decisione del Consiglio comunale zurighese contiene prescrizioni su il luogo, il tempo o le modalitą dell'esercizio della prostituzione, i comportamenti contrari rientrano nel campo d'applicazione dell'art. 199 CP (consid. 4c).

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referenza

Articolo: Art. 199 CP, art. 292 CP, § 328c CPP