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Regesto

Espulsione, art. 45 cpv. 3 CF.
1. A seguito dell'abrogazione dell'art. 52 CP, il quale prescriveva la privazione dei diritti civici nei casi di reclusione e la prevedeva anche per i casi di detenzione, l'espulsione di un condannato non può praticamente più essere disposta in applicazione dell'art. 45 cpv. 2 CF (consid. 2).
2. L'espulsione a'sensi dell'art. 45 cpv. 3 CF presuppone due condanne per reati gravi, di cui il secondo deve essere stato commesso posteriosmente alla prima condanna (consid. 3).
3. Una trasgressione molto grave non consente di qualificare, "per attrazione", grave l'altro reato se, secondo i principi giurisprudenziali, questo non lo è (consid. 3 c).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 52 CP