Regesto
Imposta per la difesa nazionale.
Il guadagno che una collettivitą svizzera senza personalitą giuridica ricava da un'attivitą lucrativa deve essere incluso nel reddito dei membri in rapporto alle loro quote, indipendentemente dalla misura del loro concorso personale agli affari della collettivitą (art. 18 cpv. 2 DIN).