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Regesto

Art. 27 LPGA: Informazione e consulenza.
Fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non puņ riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata č tale da pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA (consid. 7.2).

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Articolo: Art. 27 LPGA