94 I 392
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Legalitā e costituzionalitā delle ordinanze del Consiglio federale fondate su di una delega legale. Potere d'esame del Tribunale federale; ulteriore chiarimento della giurisprudenza (consid. 3).
Fondi d'investimento stranieri: autorizzazione per rivolgersi al pubblico svizzero. L'art. 6 cpv. 2 dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale sui fondi d'investimento, secondo cui l'autorizzazione č concessa solo se la direzione straniera del fondo incarica una grande banca stabilita in Svizzera di rappresentarla durevolmente in questo paese, non č contraria nč alla legge nč alla costituzione (consid. 4-6).