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Regesto

Responsabilitā dei fondatori di una societā anonima. Esercizio del diritto al risarcimento di danni cagionati alla societā e subiti indirettamente dagli azionisti e creditori. Art. 756 cp. 2 CO, 260 LEF.
1. Designazione delle parti in caso di cessione delle pretese della massa fallimentare a singoli creditori (consid. 1).
2. In quali casi l'art. 753 CO non conferisce un diritto nč alla societā (rispettivamente alla sua massa fallimentare), nč a un creditore che aveva cooperato alla fondazione? (consid. 2).
3. Il diritto del singolo azionista o creditore al risarcimento del danno indirettamente subito non passa alla massa nel fallimento della societā. Soltanto la facoltā di ricorrere al giudice per far riconoscere questo diritto spetta in prima linea all'amministrazione del fallimento (art. 756 cp. 1 CO). La cessione ad un creditore fondata sull'art. 756 cp. 2 CO puō concernere (accanto alla cessione dei diritti della societā conformemente all'art. 260 LEF) solo le proprie pretese e non quelle che spettano ad altri creditori o azionisti (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 756 cp, art. 753 CO, art. 260 LEF