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Regesto

Art. 4 cpv. 2 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio; art. 3 CP; art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr; art. 4 OCCS; assenza dell'autorizzazione a condurre in caso di imminente passaggio del confine; competenza territoriale e diritto applicabile.
Ai posti di confine siti sul territorio tedesco, concordati ai sensi della Convenzione, le guardie di confine svizzere sono competenti per controllare l'autorizzazione a condurre delle persone in entrata sul veicolo. In caso di presunta violazione dell'art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr, il perseguimento penale compete alle autorità svizzere (consid. 1).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr, art. 3 CP, art. 4 OCCS