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Regesto

Nullità del matrimonio; competenza territoriale.
Il foro dell'azione per nullità del matrimonio è il domicilio del coniuge attore, anche se l'altro coniuge ha già presentato altrove una istanza di divorzio o di separazione; in tal caso non vi è un foro della connessione a differenza di quel che è ammesso quando i due coniugi chiedono il divorzio o la separazione (art. 136, 144 CC).

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referenza

Articolo: art. 136, 144 CC