92 II 217
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Regesto

Foro competente nel caso di un'azione di nullità del matrimonio proposta da un terzo contro coniugi di cui il marito è straniero e domiciliato all'estero mentre la moglie è svizzera e domiciliata in Svizzera.
1. Le norme del diritto internazionale privato svizzero stabilite nel tit. fin. del CC e nella LR non disciplinano la competenza internazionale relativa all'azione di nullità del matrimonio proposta da un'autorità o da un terzo; spetta pertanto al giudice colmare questa lacuna, conformemente all'art. 1 cpv. 2 CC (consid. 2).
2. Il terzo interessato che invoca una causa di nullità assoluta del matrimonio, in ogni caso quando essa fa parte dell'ordine pubblico svizzero, deve poter proporre l'azione diretta contro i due coniugi, l'uno dei quali è svizzero, davanti al giudice del luogo d'origine del coniuge svizzero, se i coniugi sono domiciliati all'estero, o davanti al giudice del domicilio in Svizzera del coniuge svizzero (consid. 3).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 1 cpv. 2 CC