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Regesto

1. Art. 22 CP, reato mancato. L'applicazione di tale disposizione è possibile solo per i reati causali in senso tecnico, dato che soltanto in essi il reato non è consumato mediante l'atto punibile (consid. 2).
2. Art. 187 cpv. 2 CP, violenza carnale qualificata.
a) Costituendo la violenza carnale un reato di semplice comportamento non può esistere per essa la forma del reato mancato (cambiamento della giurisprudenza) (consid. 2).
b) Impossibilità di resistere in cui versa una donna che, le braccia e le gambe legate, riesce a liberare una gamba (consid. 1).

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documento intero:
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 22 CP, Art. 187 cpv. 2 CP

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