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Regesto

Falsa testimonianza; attenuazione della pena ai sensi dell'art. 308 cpv. 2 CP.
L'art. 308 cpv. 2 CP vale anche per la falsa testimonianza a favore di un prossimo congiunto già imputato (consid. 1a e consid. 1b).
L'art. 308 cpv. 2 CP è applicabile anche laddove il teste abbia diritto di non testimoniare e ne sia stato informato (consid. 1c).
L'art. 308 cpv. 2 CP non si applica nei confronti di chi sia stato istigatore di falsa testimonianza a proprio favore o a favore di un prossimo congiunto (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 308 cpv. 2 CP