Regesto
Art. 6 CPC; art. 83 cpv. 2 LEF; competenza materiale del tribunale commerciale; azione di disconoscimento del debito.
L'applicabilitā del diritto di scelta dell'attore secondo l'art. 6 cpv. 3 CPC non va stabilita esaminando quale parte processuale č creditrice o debitrice, ma va determinata sulla base di chi agisce formalmente quale parte attrice o convenuta. In caso di un'inversione del ruolo delle parti, come quella che avviene nell'ambito di un'azione di disconoscimento del debito, la debitrice iscritta nel registro di commercio non ha la possibilitā di promuovere innanzi al tribunale commerciale un'azione contro la creditrice, che non č iscritta nel registro di commercio (consid. 3).