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Regesto

Art. 27 cpv. 1 LBI. Nullità parziale del brevetto.
Ove dichiari nulla solo una parte del brevetto, il giudice deve formulare di nuovo la parte del brevetto non affetta da nullità, conformemente all'art. 24 cpv. 1 LBI.
Egli non deve, tuttavia, esaminare d'ufficio se una rivendicazione possa essere limitata.

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referenza

Articolo: Art. 27 cpv. 1 LBI, art. 24 cpv. 1 LBI