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Regesto

Art. 221, 222 CP. Danno alla cosa altrui.
Danneggiato ai sensi di queste disposizioni non può essere l'assicuratore dei beni incendiati, bensì un creditore ipotecario, a causa della diminuzione di valore dell'oggetto del suo diritto di pegno (consid. 2a, b). L'incendio intenzionale (art. 221) presuppone che l'agente o l'istigatore abbia previsto di danneggiare una cosa altrui ed abbia accettato tale risultato (consid. 2c).

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referenza

Articolo: Art. 221, 222 CP