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Regesto

1. Art. 221 CP
a) L'elemento obiettivo di questo reato è realizzato laddove il fuoco abbia assunto proporzioni tali da non poter più essere dominato. Detta condizione è adempiuta anche in caso di combustione lenta, sempreché la sua ampiezza non permetta più all'agente di dominarla (consid. 1b). Costituisce incendio ai sensi di questa disposizione un fuoco da cui si sprigiona un fumo intenso, che causa un danno di 8'000 franchi e di cui l'agente ha perso il controllo.
b) Il reato d'incendio intenzionale implica soltanto alternativamente il pericolo per l'incolumità pubblica e il danno alla cosa altrui (consid. 2).
2. Art. 221 cpv. 2 CP
a) L'incendio provocato nella propria cella da un detenuto, a notte fonda, e dal quale si sprigiona un fumo intenso, mette in serio pericolo la salute degli altri detenuti, in ragione delle emanazioni tossiche del monossido di carbonio (consid. 3).
b) Perché questa disposizione sia applicabile basta che sia provato che l'agente abbia intenzionalmente provocato una situazione comportante un pericolo a lui noto e che egli ha quindi voluto (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 221 CP, Art. 221 cpv. 2 CP