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Regesto

Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo (art. 99 lett. h OG); indennità per perdita di animali (art. 1 cpv. 2, 32 cpv. 1 n. 3, 34, 36 LFE; RS 916.40).
1. L'art. 32 cpv. 1 n. 3 LFE conferisce un diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 99 lett. h OG (consid. 2b). Malgrado la formulazione dell'art. 36 cpv. 2 LFE, il quale prevede che i Cantoni stabiliscono "definitivamente" le indennità, il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile (consid. 2c).
2. Colpa che giustifica una riduzione delle indennità per perdita di animali (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 32 cpv. 1 n. 3 LFE, art. 36 cpv. 2 LFE