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Regesto

Imposta minima cantonale sugli immobili delle persone giuridiche.
Un'imposta minima del 2‰ del valore venale che colpisce tutte le persone giuridiche senza riguardo alla loro sede, e che viene prelevata soltanto nella misura in cui oltrepassi le imposte ordinarie pagate dai relativi contribuenti, non viola il principio che vieta la doppia imposizione intercantonale.