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Regesto

Partecipazione dei coeredi all'utile (art. 619 CC).
1. Il tenore dell'art. 619 CC, in vigore dal 10 luglio 1965, intende semplicemente chiarire e perfezionare la regolamentazione sino allora esistente. Sia secondo il vecchio, sia secondo il nuovo tenore dell'art. 619 CC, il diritto dei coeredi a una parte dell'utile esiste quando il cambiamento della destinazione di un immobile agricolo presenta un carattere simile ad un'alienazione. Questo caso si avvera allorchè il cambiamento della destinazione è duraturo e l'utile ricavato si trova in una sproporzione evidente con il reddito agricolo dell'immobile. Lo sfruttamento di giacimento di ghiaia su di un immobile agricolo durante un lungo periodo fa sorgere il diritto a una parte dell'utile.
2. La stima definitiva del valore venale e di reddito di immobili agricoli effettuata dall'autorità cantonale di stima designata giusta l'art. 7 LSPA può essere modificata se, dopo la stima medesima, si son conosciuti fatti importanti.

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referenza

Articolo: art. 619 CC, art. 7 LSPA