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Regesto

Sospensione condizionale della pena. Art. 41 num. 1 CP.
1. Per beneficiare della sospensione, il condannato deve aver preso coscienza dell'errore compiuto.
2. Non si puņ dedurre unicamente dalle sue denegazioni o dal suo silenzio che l'incolpato non adempie questo requisito.
3. Non l'adempie, invece, colui che non riconosce il carattere illecito dei suoi atti.