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Regesto

Art. 219 cpv. 4 prima classe lett. a LEF; privilegio del lavoratore nel fallimento.
Presupposti per accordare al lavoratore un privilegio di prima classe nel fallimento per crediti derivanti dal contratto di lavoro (ricapitolazione della giurisprudenza, consid. 2).
Il rapporto di subordinazione effettiva, necessario per accordare un privilegio sui crediti da salario, non sussiste per un lavoratore, che non era solo direttore ma anche membro del consiglio di amministrazione della società fallita e deteneva quindi la funzione di organo (consid. 3).