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Regesto

1. Sotto il regime dell'unione dei beni il marito può disporre liberamente dei redditi della moglie passati in di lui proprietà, riservati gli obblighi che gli incombono quale amministratore della sostanza coniugale e titolare del diritto di godimento della sostanza apportata dalla moglie (art. 195 cp. 3, 201 cp. 1
2. Il marito deve pagare gl'interessi dei debiti che gravano gli apporti della moglie, ma non è obbligato di rimborsare o estinguere gradualmente questi debiti e non è tenuto d'impiegare a tale scopo i redditi della moglie passati in di lui proprietà (art. 201 cp. 1, 765 cp. 1, 766 CC).
3. Al marito, che paga dei debiti gravanti un apporto della moglie mediante i redditi dell'apporto passati in di lui proprietà, spetta un compenso.

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 195 cp, art. 201 cp