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Regesto

Diritto d'espropriazione cantonale, art. 4 CF.
Diritto dell'espropriato alla retrocessione per mancata utilizzazione della cosa espropriata allo scopo dichiarato all'atto dell'espropriazione. Secondo il diritto del Cantone di Basilea-Campagna, il termine per utilizzare la cosa può essere prorogato anche dopo la scadenza (consid. 2). Impossibilità non colposa di ultimare l'opera nel termine (consid. 3).