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Regesto

Art. 139 n. 2 CP. Rapina qualificata, minaccia di morte.
La minaccia di morte deve obiettivamente poter essere attuata immediatamente e la vittima deve essere posta dinnanzi a un grave pericolo di morte. La determinazione o la volontà dell'agente di attuare eventualmente la minaccia non è a tal proposito rilevante (conferma della giurisprudenza).

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referenza

Articolo: Art. 139 n. 2 CP