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Regesto

Art. 49 cpv. 1 e 2 CP; pena complementare (concorso retrospettivo).
Metodo per determinare la pena complementare; l'art. 49 cpv. 2 CP non permette di procedere a una nuova valutazione della pena precedentemente inflitta e cresciuta in giudicato (consid. 2.4.1).
La pena complementare corrisponde alla pena pronunciata per i nuovi reati in giudizio, ridotta tenendo conto della pena precedente conformemente al principio dell'inasprimento della pena (consid. 2.4.4).

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referenza

Articolo: Art. 49 cpv. 1 e 2 CP, art. 49 cpv. 2 CP