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Regesto

Art. 42 num. 1 cpv. 1 CP.
Può costituire oggetto di un internamento anche chi ha commesso un nuovo crimine o delitto durante l'esecuzione della pena, di una misura di sicurezza o durante la libertà provvisionale, ma prima del definitivo abbandono della pena di reclusione o di detenzione o della misura di sicurezza o di educazione al lavoro (cambiamento della giurisprudenza).