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Regesto

Art. 2 cpv. 1 CC; principio della buona fede.
1. Tale principio, che non vale soltanto nel diritto civile, benś anche in quello amministrativo, tutela, a certe condizioni, il privato che abbia conformato la propria condotta alle dichiarazioni o al comportamento dell'autorità (consid. 6a).
2. La violazione da parte dell'autorità del principio della buona fede non comporta tuttavia la modifica della decisione impugnata ove l'interesse pubblico esiga che questa sia mantenuta. In tal caso incombe agli interessati pretendere, facendo capo alla procedura ordinaria, il risarcimento del pregiudizio loro cagionato (consid. 6c).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 2 cpv. 1 CC

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