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Regesto

Art. 138 cpv. 1 CO; interruzione della prescrizione mediante un'istanza di conciliazione, azione o eccezione; inizio di un nuovo termine; conclusione della lite innanzi all'autorità adita.
Se la prescrizione viene interrotta mediante un'istanza di conciliazione, azione o eccezione, un nuovo termine inizia a decorrere con la conclusione della lite innanzi all'autorità adita (consid. 5.3.2).
La lite davanti all'autorità adita è conclusa, quando questa ha emanato una decisione finale che non può più essere impugnata mediante un appello o un ricorso. Solo questa interpretazione del riveduto art. 138 cpv. 1 CO è conforme alla ratio legis secondo cui una pretesa non deve più prescriversi se è in mano al tribunale (consid. 7.2). La prescrizione non inizia nuovamente nemmeno quando il Tribunale federale rinvia la causa all'autorità inferiore, poiché in questo caso il corso delle istanze non è esaurito. Rimedi di diritto straordinari come la revisione o l'interpretazione non hanno per contro alcun influsso sulla prescrizione (consid. 7.3).

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Articolo: Art. 138 cpv. 1 CO