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Regesto

Art. 4 Cost.; diritto di essere sentito; formalismo eccessivo
1. La parte che agisce in giudizio da sola, senza disporre di particolari cognizioni giuridiche, e che ha da valutare gli effetti prodotti dal difetto di pagamento di un anticipo di spese ordinato dal tribunale, deve essere messa in grado di comprendere gli atti di procedura che le sono notificati e di agire in conformità agli obblighi che essi comportano (consid. 4a, b).
2. Applicazione dell'art. 358 cpv. 3 del codice di procedura civile del Cantone di Neuchâtel, del 7 aprile 1925. Costituisce un formalismo eccessivo l'esclusione dalla procedura, pronunciata dal giudice per il fatto che la parte a cui era stato impartito un termine perentorio per depositare l'anticipo delle spese ordinato dal tribunale aveva, dopo aver versato l'importo reclamato, omesso di effettuare determinate dichiarazioni alla controparte (consid. 4c).

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referenza

Articolo: Art. 4 Cost., art. 358 cpv. 3 del