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Regesto

Art. 38 cpv. 1 LCStr.; portata di questa disposizione rispetto al dovere generale di prudenza.
1. Il diritto di precedenza vale solo nel quadro dei doveri di prudenza imposti in generale ai conducenti dei veicoli a motore dalla legge e dall'ordinanza, in quanto l'osservanza di siffatti doveri sia possibile con riguardo alle particolarità delle tranvie e delle ferrovie su strada.
2. La regola fondamentale dell'art. 26 cpv. 2 LCStr. vale pure per i conducenti delle tranvie e delle ferrovie su strada.
3. In caso di manovre ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 OCStr., questi conducenti debbono usare una speciale prudenza; secondo le circostanze, essi potranno essere tenuti a far sorvegliare la manovra da un ausiliario.

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referenza

Articolo: Art. 38 cpv. 1 LCStr, art. 26 cpv. 2 LCStr