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Regesto

Indennizzo in caso di proscioglimento dell'imputato a causa della sua incapacità penale (art. 429 CPP).
L'imputato penalmente incapace prosciolto per tale motivo ha diritto a un indennizzo ai sensi dell'art. 429 CPP (consid. 1).
Questo indennizzo può essere negato o ridotto ove l'integralità o parte delle spese siano poste a carico dell'imputato penalmente incapace in applicazione dell'art. 419 CPP (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 429 CPP, art. 419 CPP